giovedì 7 ottobre 2010

Disoccupazione Requisiti Ridotti

Spetta ai lavoratori che non hanno 52 contributi settimanali comprensivi di quota di disoccupazione negli ultimi due anni, ma che nell'anno solare precedente la domanda hanno lavorato almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.); risultino assicurati da almeno due anni (devono avere, cioè, almeno un contributo settimanale comprensivo di quota di disoccupazione versato prima del biennio solare precedente l’anno di presentazione della domanda).

Spetta, di regola, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente e per un massimo di 180 giornate.
L’importo è pari al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi, nei limiti di un importo massimo mensile lordo di 858,58 €, elevato a 1.031,93 € per i lavoratori che hanno una retribuzione lorda mensile superiore a 1.857,48 €.

L'indennità può essere riscossa allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale; con bonifico sul proprio conto corrente bancario o postale.
Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché il codice IBAN.

La domanda di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti deve essere presentata all’Inps o presso gli Enti di patronato entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro.

Il Patronato INAS CISL in via Ancona 9 - 09125 Cagliari gratuitamente vi fornirà assistenza nella predisposizione della domanda.

Per approfondire o scaricare i moduli Clicca qui

giovedì 7 gennaio 2010

Disoccupazione Ordinaria


E' un'indennità che spetta ai lavoratori, assicurati contro la disoccupazione, che siano stati licenziati.
Non spetta ai lavoratori che si dimettano volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, variazioni peggiorative delle mansioni ecc.).
Per ottenerla bisogna essere assicurati all'Inps da almeno due anni e avere almeno 52 contributi settimanali per la disoccupazione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.

A partire dal 1° gennaio 2008 la durata dell’indennità di disoccupazione passa da 7 a 8 mesi, che diventano 12 per coloro che hanno superato i cinquanta anni di età.

L’importo della disoccupazione è calcolato in base alla retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti di un importo massimo mensile lordo, stabilito per legge.
Per il 2009 tale importo è di € 886,31 elevato a € 1.065,26 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione mensile lorda superiore a € 1.917,48.

Per la disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2008, la percentuale è pari al 60% per i primi 6 mesi, al 50% per il settimo e l’ottavo mese e al 40% per i mesi successivi.

L'indennità può essere riscossa con bonifico bancario o postale; allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.
Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché il codice IBAN.

Il trattamento si interrompe quando il lavoratore:
  • ha percepito tutte le giornate d'indennità spettanti
  • ha un nuovo lavoro
  • diventa titolare di pensione diretta
  • rifiuta di essere avviato ad un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro;
  • non accetta l’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore al 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
  • non accetta di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità;
  • viene cancellato dalle liste di disoccupazione.

Si può presentare la domanda di indennità di disoccupazione ordinaria gli uffici Inps più vicini al luogo di abitazione, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro oppure rivolgersi agli Enti di patronato, dopo aver rilasciato presso i Centri per l’impiego dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.

Segnaliamo il Patronato INAS CISL, in via Ancona 9 - 09125 Cagliari - gratuitamente vi assisterà nella predisposizione della domanda.


Il lavoratore è tenuto a comunicare all'inps immediatamente:
  • rioccupazioni anche di breve durata (anche di un giorno);
  • cambi di indirizzo;
  • cambio delle coordinate bancarie.
Per approfondire o scaricare i moduli Clicca qui

lunedì 22 settembre 2008

Sostegno al Reddito per i Lavoratori Somministrati

Il 13 maggio è stato firmato un accordo fra le parti sottoscrittici il Ccnl del 24-7- 08
ed il Ministero del Lavoro per un sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione.

L’Accordo è stato reso possibile con il concorso economico della bilateralità, disciplinata dal Contratto, ed è la prima misura di sostegno per i lavoratori disoccupati dopo quella prevista dal Ccnl, ed utilizzata sinora da migliaia di lavoratori.

L’accordo è rivolto ai lavoratori in somministrazione:
  • con almeno 78 giorni di lavoro con Agenzie per il lavoro a partire dal 1.1.08
  • disoccupati da almeno 45 giorni di calendario
  • privi dei requisiti di accesso per indennità di disoccupazione e ammortizzatori
Prevede:
  1. 1300 euro una tantum di sostegno al reddito
  2. un voucher individuale di 700 euro da utilizzare esclusivamente per la partecipazione a corsi di formazione!
Per maggiori informazioni rivolgersi a:

Alai Cisl Cagliari
via Ancona 11
09125 Cagliari
Tel. 070/3490235

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